L'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti stabili esonerati o dispensati dal servizio, a titolo di indennita' di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per due centesimi dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, aumentati del cinquanta per cento, per tener conto delle competenze accessorie. L'indennita' di buonuscita non puo' essere inferiore a L. 4000. E' servizio utile agli effetti dell'indennita' di buonuscita quello prestato in qualita' di agente stabile o di pianta organica, nonche' in prova, di provvisorio, di aggiunto, a ferma fissa o a tempo indeterminato. Le interruzioni di servizio, esclusa l'aspettativa per ragioni di interesse privato, sono ricuperabili con le norme e nei limiti di due anni valevoli per il fondo pensioni, giusta l'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229. Le assenze per servizio militare comunque, prestato dopo la nomina a ruolo con o senza stipendio non costituiscono interruzione di servizio agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita; le relative ritenute a favore dell'Opera di previdenza, qualunque sia la durata dell'assenza, debbono essere praticate durante l'assenza e recuperate dopo la ripresa del servizio ferroviario, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente.

Testo vigente dal 1 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-22;561~art1 · fonte del testo