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Miscellanea
Liquidazione dell'Ente Nazionale acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E. e dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F,)
Decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1393
- Aggiornato al
- 6 dicembre 1948
- Articoli
- 17
- Art. 1L'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) istituito con la…
- Art. 2Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro…
- Art. 3Il Ministro per il commercio con l'estero nomina per ciascuna liquidazione on Comitato di…
- Art. 4Dalla data dell'entrata, in vigore del presente decreto cessano le funzioni del…
- Art. 5Salvo diverse disposizioni della legge, nessuna, azione individuale puo' essere iniziata…
- Art. 6Entro due mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, il commissario liquidatore…
- Art. 7Le disposizioni del secondo, del terzo e del quarto comma dell'art. 4 si applicano anche…
- Art. 8Le disponibilita' finanziarie nonche' le somme riscosse a qualunque titolo, dedotto…
- Art. 9Il Ministro per il commercio con l'estero provvede per la convalida o per la…
- Art. 10Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista…
- Art. 11Se non e' necessaria la liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e se, decorso il…
- Art. 12Il commissario liquidatore puo' essere autorizzato dal Ministro per il commercio con…
- Art. 13Il residuo attivo della> liquidazione e' devoluto all'Erario dello Stato. Entro un anno…
- Art. 14Se nel corso delle operazioni indicate nei due articoli precedenti appaia necessaria la…
- Art. 15Se e' necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, il commissario…
- Art. 16Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione…
- Art. 17Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella…
