Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e ne da' notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della. Repubblica italiana. Entro venti giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore puo' proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione con ricorso al presidente del Tribunale di Roma. Il presidente provvede sui ricorsi relativi a ciascun Ente con un unico decreto e con la massima celerita' di procedura, sentito il commissario liquidatore o il commissario speciale nei casi previsti dall'art. 2, secondo comma, e sentito inoltre il Comitato di sorveglianza. Il decreto del presidente del tribunale e' comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale pubblicazione puo' essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede, pure con un unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli puo' assegnare la decisione ad uno dei presidenti della Corte.

Testo vigente dal 6 dicembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393~art10 · fonte del testo