Dalla data dell'entrata, in vigore del presente decreto cessano le funzioni del commissari straordinari e dei collegi dei revisori nominati per gli Enti di cui all'art. 1. Entro trenta giorni successivi, i commissari predetti devono rendere al commissario liquidatore il conto della loro gestione. Sul conto provvede il Ministro per il commercio con l'estere, sentito il commissario liquidatore, il Comitato di sorveglianza e l'Interessato. Quest'ultimo puo' proporre le sue eventuali istanze innanzi all'autorita' giudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Ministro.

Testo vigente dal 6 dicembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393~art4 · fonte del testo