Se non e' necessaria la liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e se, decorso il tempo indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore puo' provvedere a pagare i debiti. Egli puo' soddisfare anche i creditori il cui credito non e' attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionati e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali. Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verita' e la realta' dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Testo vigente dal 6 dicembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393~art11 · fonte del testo