Salvo diverse disposizioni della legge, nessuna, azione individuale puo' essere iniziata o proseguita contro gli Enti indicati nell'art. 1. Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere di essere autorizzati alla vendita, dal pretore di Roma,

Testo vigente dal 6 dicembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393~art5 · fonte del testo