Salvo diverse disposizioni della legge, nessuna, azione individuale puo' essere iniziata o proseguita contro gli Enti indicati nell'art. 1. Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere di essere autorizzati alla vendita, dal pretore di Roma,
Testo vigente dal 6 dicembre 1948
