Le disponibilita' finanziarie nonche' le somme riscosse a qualunque titolo, dedotto quanto il Ministro per il commercio con l'estero su parere del Comitato di sorveglianza, ritiene necessario per spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca d'interesse nazionale. Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale della rispettiva liquidazione, e non puo' essere ritirato ne' in tutto ne' in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.
Testo vigente dal 6 dicembre 1948
