Se nel corso delle operazioni indicate nei due articoli precedenti appaia necessaria la liquidazione nell'interesse generale dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli 9, terzo comma e 10. I creditori che propongono le loro istanze successivamente al decreto del Ministro che autorizza la liquidazione stessa concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla presentazione delle istanze, salvo che il ritardo sia dipeso da causa ad essi non imputabile.
Testo vigente dal 6 dicembre 1948
