Il Ministro per il commercio con l'estero provvede per la convalida o per la dichiarazione di inefficacia degli atti indicati al n. 1 dell'art. 6, secondo comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Se vi e' sufficienza di attivo per il pagamento integrale delle passivita', il Ministro per il commercio con l'estero autorizza il commissario liquidatore a provvedere al pagamento dei creditori a misura, che si presentano. Nel caso contrario autorizza il commissario stesso a procedere alla liquidazione generale dei beni dell'Ente che ha un attivo insufficiente, nell'interesse dei rispettivi creditori.

Testo vigente dal 6 dicembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393~art9 · fonte del testo