Le disposizioni del secondo, del terzo e del quarto comma dell'art. 4 si applicano anche nei confronti di coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto, con qualsiasi denominazione, attivita' di gestione del patrimonio degli Enti indicati nell'art. 1, anteriormente alla nomina dei commissari straordinari. L'azione per far valere eventuali responsabilita' contro le persone predette, contro gli amministratori e contro i revisori e' esercitata dal commissario liquidatore dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero.
Testo vigente dal 6 dicembre 1948
