Il residuo attivo della> liquidazione e' devoluto all'Erario dello Stato. Entro un anno dalla chiusura della liquidazione, i creditori che non abbiano presentato le loro istanze ai commissario liquidatore possono proporle contro l'Erario stesso, ma possono soddisfarsi solo nei limiti del residuo.

Testo vigente dal 6 dicembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393~art13 · fonte del testo