Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, nomina un unico commissario liquidatore. In caso di conflitto d'interessi fra l'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere e l'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films il Ministro per il commercio con l'estero ha facolta' di nominare, con proprio decreto, un commissario speciale. Il commissario liquidatore e quello speciale, per quanto si attiene all'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Il compenso al commissario liquidatore e a quello speciale e' stabilito d'intesa tra i Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro, tenendo conto anche della celerita' con la quale vennero svolte le operazioni. Il Ministro per il commercio con l'estero puo' consentire il prelievo di acconti, sentito il Comitato di sorveglianza.

Testo vigente dal 6 dicembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393~art2 · fonte del testo