Art. 321 c.p.p. — Oggetto del sequestro preventivo

Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca. (( Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca. )) Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Testo vigente dal 6 aprile 2001

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 321 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22923/2026

    8 luglio 2026

    In materia di concordato preventivo con cessione dei beni, qualora sia stato disposto, con riferimento ad alcuni di essi ed a carico della società proponente, un sequestro preventivo penale, finalizzato, in base al regime di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, alla confisca obbligatoria, la proposta deve essere dichiarata inammissibile per carenza di fattibilità giuridica del piano.

    Art. 321 c.p.p.

    Rassegna di luglio 2026, p. 38

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 19886/2026

    15 giugno 2026

    Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., pur non incidendo sulla titolarità formale delle partecipazioni, determina un sostanziale spossessamento delle azioni, comportando l'impossibilità per la società controllante di esercitare un effettivo controllo sulla società controllata e, dunque, l'oggettiva insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime dell'IVA di gruppo.

    Art. 321 c.p.p.

    Rassegna di giugno 2026, p. 248

  • Cass. pen., Sez. III, sent. n. 5451/2026

    11 febbraio 2026

    La Terza Sezione penale ha affermato che, nel caso in cui sia disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., dell’intero patrimonio di una società di capitali nei cui confronti è stata instaurata una procedura di liquidazione giudiziaria, non è prededucibile il credito derivante da prestazioni professionali vantato dal curatore fallimentare, trovando applicazione, per effetto del rinvio operato dall’art. 104- bis , comma 1- bis , disp. att. cod. proc. pen., il disposto dell’art. 61, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che qualifica come prededucibili i soli crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento penale e la previsione dell’art. 64, comma 7, del medesimo d.lgs., che non prevede “consecutio” tra la procedura concorsuale e il procedimento penale.

    Art. 321 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 32146/2025

    10 dicembre 2025

    Nel caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità delle quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società, laddove al custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., sia stato conferito dall'assemblea l'incarico di amministratore unico.

    Art. 321 c.p.p. · Art. 43 fallimento · Art. 53 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 173 ↗

Tutte le 180 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗, giugno 2026 e luglio 2026 (sito della Corte); e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 301/2009

    Questione infondata
    20 novembre 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322- ter del codice penale, dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui essi prevedono la confisca obbligatoria e, correlativamente, il sequestro preventivo, per un valore corrispondente a quello del profitto, per i reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 244/2007. Invero, il giudice a quo muove da un erroneo presupposto interpretativo perché, come la Corte ha già rilevato, l'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 - con il quale la disciplina della confisca "per equivalente" di cui all'art. 322- ter cod. pen. è stata estesa ai reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10- bis , 10- ter e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 - non opera retroattivamente. Invero, la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un "rapporto di pertinenzialità" tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive. A tale conclusione si giunge sulla base della duplice considerazione che il secondo comma dell'art. 25 Cost. vieta l'applicazione retroattiva di una sanzione penale e che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di beni riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente. In senso analogo, v., citata, ordinanza n. 97/2009. In relazione all'indirizzo della C.E.D.U. citato, v. sentenza n. 307°/1995, Welch v. Regno Unito. In relazione all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, riguarda solo la diversa ipotesi di misure di sicurezza prive del carattere di afflittività peculiare della confisca per equivalente, v., citate, ex multis , Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008.

    Art. 200 c.p. · Art. 322-ter c.p. · Art. 321 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 153/2007

    Questione inammissibile
    4 maggio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007. F.to: Franco BILE, Presi…

    Art. 324 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 627 c.p.p. · Art. 318 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 444/1999

    Questione infondata
    1 dicembre 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, primo comma, lett. a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non può partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emanando un decreto nel quale è stata valutata la posizione dello stesso imputato in ordine alla responsabilità penale. Infatti - posto che le misure cautelari reali sono attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo, e, pur raccordandosi ad un reato, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perché la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose, sicché per la loro adozione non si richiede quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo - se la valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice, l'eventuale effetto pregiudicante dovrà essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione. - S. nn. 48/1994, 66 e 308/1997; O. nn. 203/1998 e 29/1999.

    Art. 34 c.p.p. · Art. 37 c.p.p. · Art. 321 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Se ne mostrano 13 su 14, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 6 aprile 2001. 34 parole aggiunte.

… giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca. aggiunto: Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art321 · fonte del testo