Art. 332 — Termine per la presentazione della relazione del perito

Quando per la natura o per la difficolta' delle indagini il parere del perito non puo' essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non puo' superare la durata di due mesi. Questo termine puo' essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare del Re Imperatore. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell'articolo 321 del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art332 · fonte del testo