Art. 176 c.p.c. — Forma dei provvedimenti

[1]Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.

[2]Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 novembre 2011, n. 183

134

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo vigente dal 31 gennaio 2012

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Atto di riassunzione del processo

Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 176 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21890/2026

    26 giugno 2026

    Le misure organizzative e funzionali adottate nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - di cui all'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 - non hanno derogato alle disposizioni del codice di rito che sanciscono l'obbligatorietà, a cura della cancelleria competente, delle comunicazioni, a mezzo pec e/o fax ai difensori costituiti, dei provvedimenti adottati dal giudice fuori udienza, né hanno autorizzato forme atipiche di comunicazione o decisione in deroga alle garanzie formali del processo, né tantomeno compressioni implicite del principio del contraddittorio, sicché l'utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi e atipici, inidonei a garantire la partecipazione delle parti al giudizio, integra violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità di quella di primo grado nonostante i provvedimenti di rinvio d'ufficio, adottati fuori udienza nel periodo pandemico, non fossero stati comunicati alle parti ma allegati al ruolo, inseriti nel fascicolo di ufficio, e comunicati all'Ordine degli Avvocati).

    Art. 176 c.p.c. · Art. 130 c.p.c. · Art. 134 c.p.c. · Art. 170 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 179

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21336/2026

    23 giugno 2026

    L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza, anche da un delegato del procuratore della medesima parte colpita dall'evento, determina, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, tanto nei confronti delle parti presenti quanto di quelle ingiustificatamente assenti, in virtù della presunzione di conoscenza legale prevista dall'art. 176, comma 2, c.p.c., che si estende a tutte le attività, sia del giudice sia delle parti, compiute in udienza e risultanti dal relativo verbale.

    Art. 176 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 126 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 167

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28186/2025

    23 ottobre 2025

    L'ordinanza letta in udienza dalla corte d'appello, all'esito del contraddittorio tra le parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ove la causa non sia stata, in precedenza, espressamente rinviata o assunta in riserva, si considera comunicata nel corso della suddetta udienza, con la conseguenza che non dev'essere comunicata ai difensori non presenti a cura della cancelleria.

    Art. 176 c.p.c. · Art. 134 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 186 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 129 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20432/2025

    21 luglio 2025

    L'ordinanza che rigetta l'eccezione di estinzione del processo non è impugnabile, atteso che in relazione ad essa non è espressamente previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo, mentre è sempre revocabile, anche d'ufficio, dal giudice che l'ha pronunciata, con conseguente possibilità di riproporre la suddetta eccezione, senza necessità di riserva di gravame, sino al momento della decisione, non potendo neppure applicarsi per analogia la disciplina dettata dall'art. 308 c.p.c. per la diversa ipotesi della dichiarazione di estinzione, in quanto, a differenza di quest'ultima, l'ordinanza reiettiva non ha natura sostanziale di sentenza, ovvero di atto definitivo impediente la prosecuzione del processo.

    Art. 176 c.p.c. · Art. 308 c.p.c. · Art. 177 c.p.c. · Art. 340 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 293 ↗

Tutte le 19 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2012. 28 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.tolto: ... A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art176 · fonte del testo