Le misure organizzative e funzionali adottate nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - di cui all'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 - non hanno derogato alle disposizioni del codice di rito che sanciscono l'obbligatorietà, a cura della cancelleria competente, delle comunicazioni, a mezzo pec e/o fax ai difensori costituiti, dei provvedimenti adottati dal giudice fuori udienza, né hanno autorizzato forme atipiche di comunicazione o decisione in deroga alle garanzie formali del processo, né tantomeno compressioni implicite del principio del contraddittorio, sicché l'utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi e atipici, inidonei a garantire la partecipazione delle parti al giudizio, integra violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità di quella di primo grado nonostante i provvedimenti di rinvio d'ufficio, adottati fuori udienza nel periodo pandemico, non fossero stati comunicati alle parti ma allegati al ruolo, inseriti nel fascicolo di ufficio, e comunicati all'Ordine degli Avvocati).
Art. 130 c.p.c. · Art. 134 c.p.c. · Art. 170 c.p.c. · Art. 176 c.p.c.
Rassegna di giugno 2026, p. 179