Art. 130 c.p.c. — Redazione del processo verbale

[1]Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

[2]Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza di parte.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 130 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21890/2026

    26 giugno 2026

    Le misure organizzative e funzionali adottate nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - di cui all'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 - non hanno derogato alle disposizioni del codice di rito che sanciscono l'obbligatorietà, a cura della cancelleria competente, delle comunicazioni, a mezzo pec e/o fax ai difensori costituiti, dei provvedimenti adottati dal giudice fuori udienza, né hanno autorizzato forme atipiche di comunicazione o decisione in deroga alle garanzie formali del processo, né tantomeno compressioni implicite del principio del contraddittorio, sicché l'utilizzo di strumenti di comunicazione alternativi e atipici, inidonei a garantire la partecipazione delle parti al giudizio, integra violazione del principio del contraddittorio e determina la nullità della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità di quella di primo grado nonostante i provvedimenti di rinvio d'ufficio, adottati fuori udienza nel periodo pandemico, non fossero stati comunicati alle parti ma allegati al ruolo, inseriti nel fascicolo di ufficio, e comunicati all'Ordine degli Avvocati).

    Art. 130 c.p.c. · Art. 134 c.p.c. · Art. 170 c.p.c. · Art. 176 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 179

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 495/2000

    Questione inammissibile
    14 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie - censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione - nella parte in cui prevedono che il processo verbale che documenta le attività svolte nei procedimenti civili debba essere scritto dall'ausiliario del giudice <<in modo chiaro e leggibile ... ma non in modi diversi che a mano>>. - Cfr., tra le ultime, in tema di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, le ordinanze nn. 346, 358, 385 e 396/2000. A.M.M.

    Art. 126 c.p.c. · Art. 130 c.p.c. · Art. 46 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art130 · fonte del testo