Art. 2230 c.c. — Prestazione d'opera intellettuale

[1]Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

[2]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 2230 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20853/2026

    19 giugno 2026

    In tema di contratti della pubblica amministrazione, l'affidamento di un incarico professionale inserito in un programma unitario e organizzato di attività, modellato sui bisogni dell'ente e caratterizzato da prestazioni complesse e continuative, integra un appalto di servizi soggetto alle procedure di evidenza pubblica, mentre il conferimento di un incarico professionale singolo, episodico e correlato a esigenze contingenti, configura un contratto d'opera intellettuale sottratto alla disciplina degli appalti pubblici.

    Art. 2230 c.c. · Art. 70 codice dei contratti pubblici

    Rassegna di giugno 2026, p. 98

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16564/2026

    27 maggio 2026

    In tema di spese giudiziali, il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, di cui all'art. 93 c.p.c., fa sorgere un rapporto di credito diretto tra il difensore e la parte soccombente, autonomo rispetto a quello fondato sul contratto di prestazione d'opera professionale tra patrono e cliente, sicchè quest'ultimo, già parte vittoriosa nella lite, è privo di legittimazione ad agire in revocatoria a tutela del credito oggetto di distrazione.

    Art. 2230 c.c. · Art. 93 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 175 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15827/2026

    22 maggio 2026

    A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del 1929, non modificato dalla l. n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato; pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, ove il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, il contratto è affetto da nullità anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri.

    Art. 2230 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2233 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 104 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3225/2026

    13 febbraio 2026

    Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo alla stessa qualificazione giuridica del rapporto, e a tal riguardo non possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; tenuto conto di ciò, se le eccezioni del convenuto non possono in generale influire sulla determinazione del foro di cui all'art. 20 c.p.c., resta comunque dirimente, quale unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza, la prospettazione artificiosa da parte del predetto, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (In applicazione del principio, in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso la riconducibilità della controversia ad un'ipotesi di inadempimento di contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c., atteso che dalla stessa prospettazione attorea emergeva la sussumibilità del rapporto in questione nell'ambito di quelli elencati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del titolare del rapporto di collaborazione, ex art. 413, commi 4 e 8 c.p.c.).

    Art. 2230 c.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 409 c.p.c. · Art. 413 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 50 ↗

Tutte le 50 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, maggio 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2230 · fonte del testo