' delle Amministrazioni postali. Indennita' 1. Salvo nei casi previsti all'articolo 27, le Amministrazioni postali rispondono della perdita, della defraudazione o dell'avaria dei pacchi. 2. Le Amministrazioni postali possono impegnarsi a coprire i rischi derivanti da un caso di forza maggiore. 3. Il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente, di regola, all'ammontare effettivo della perdita, della defraudazione o dell'avaria. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia tale indennita' non puo' in alcun caso eccedere: 3.1 per i pacchi con valore dichiarato, l'importo in DTS del valore dichiarato; 3.2 per gli altri pacchi, importi calcolati combinando il tasso di 40 DTS per pacco ed il tasso per chilogrammo di 4,50 DTS. 4. Le Amministrazioni possono decidere di comune accordo di applicare nelle loro relazioni reciproche l'importo di 130 DTS per pacco, a prescindere dal peso. 5. L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS, delle merci della stessa specie, nel luogo ed all'epoca in cui il pacco e' stato accettato per il trasporto. In mancanza di prezzo corrente, l'indennita' e' calcolata secondo il valore ordinario della merce valutata sulle stesse basi. 6. Se un'indennita' e' dovuta a causa di perdita, defraudazione o avaria totale di un pacco, il mittente o a seconda dei casi il destinatario, ha diritto anche alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione. Lo stesso dicasi per gli invii rifiutati dai destinatari a causa delle loro condizioni imperfette, se cio' e' dovuto al servizio postale e la responsabilita' di quest'ultimo sia impegnata. 7. Se la perdita, la defraudazione totale o l'avaria totale di un pacco derivano da un caso di forza maggiore che non da' luogo ad indennizzo, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate, ad eccezione della tassa di assicurazione. 8. In deroga alle disposizioni previste sotto 3, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo avere preso in consegna un pacco defraudato o avariato. 9. L'Amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere ai mittenti nel suo paese le indennita' previste dalla sua legislazione interna per i pacchi senza valore dichiarato a condizione che non siano inferiori a quelle fissate sotto 3.2. Lo stesso si applica per l'Amministrazione di destinazione quando l'indennita' e' pagata al destinatario. Gli importi fissati sotto 3.2 rimangono tuttavia applicabili: 9.1 in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 9.2 se il mittente rinuncia ai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
