' 1. Principio 1. Le Amministrazioni postali sono responsabili dei fondi riscossi finche' il vaglia di rimborso non sia regolarmente pagato o fino al regolare accreditamento su un conto corrente postale del beneficiario. Inoltre le Amministrazioni sono responsabili fino alla concorrenza dell'importo del rimborso, della consegna degli invii senza riscossione di fondi o verso riscossione di una somma inferiore all'importo dell'assegno. Le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono verificarsi nella riscossione e nell'invio di fondi. 2. Nessuna indennita' e' dovuta per l'importo del rimborso:
- a)se la mancata riscossione e' dovuta ad errore o a negligenza del mittente;
- b)se l'invio non e' stato consegnato in quanto incorre nei divieti previsti sia dalla Convenzione (articoli 26.1, 26.2 e 26.4.2) sia dall'Accordo relativo ai pacchi postali (articoli 18.1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 18.2) sia dalle disposizioni del suo Regolamento di esecuzione relative alla dichiarazione di valore;
- c)se nessun reclamo e' stato depositato nel termine definito all'articolo 30.1 della Convenzione. 3. L'obbligo di pagare l'indennita' incombe all'Amministrazione di origine dell'invio: questa puo' esercitare il suo diritto di rivalsa contro l'Amministrazione responsabile che e' tenuta a rimborsargli alle condizioni stabilite nel Regolamento di esecuzione della Convenzione (Rimborso dell'indennita' all'Amministrazione pagante: liquidazione delle indennita' tra le Amministrazioni postali) le somme che sono state anticipate per suo conto. L'Amministrazione che ha sostenuto per ultima il pagamento dell'indennita' ha diritto di rivalsa fino alla concorrenza dell'importo di tale indennita', nei confronti del destinatario, del mittente o di terzi. L'articolo 37 della Convenzione e gli articoli corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione relativi ai termini di pagamento dell'indennita' per la perdita di un invio raccomandato si applicano, per tutte le categorie di invii con assegno, al pagamento delle somme riscosse o dell'indennita'. 4. L'Amministrazione di destinazione non risponde delle irregolarita' commesse quando puo':
- a)provare che l'errore e' dovuto alla mancata osservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione del paese di origine;
- b)stabilire che, al momento dell'inoltro al proprio servizio, l'invio e, se si tratta di un pacco postale, il relativo bollettino non recava le indicazioni regolamentari. Quando la responsabilita' non puo' nettamente essere attribuita ad una delle due Amministrazioni, queste sopportano il danno in parti uguali. 5. Se il destinatario ha restituito un invio che gli era stato consegnato senza riscuotere l'importo del rimborso, il mittente e' avvisato che puo' riprenderne possesso entro tre mesi a condizione di rinunciare al pagamento dell'importo del rimborso o di restituire l'importo ricevuto ai sensi del paragrafo 1 precedente. Se il mittente prende l'invio in consegna, l'importo rimborsato e' restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni postali che hanno sostenuto il danno. Se il mittente rinuncia a prendere l'invio in consegna, questo diviene di proprieta' dell'Amministrazione o delle Amministrazioni postali che hanno sostenuto il danno.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
