della responsabilita' tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova contraria, la responsabilita' incombe all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto l'oggetto senza eccezioni ed essendo messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione, non puo' stabilire ne' il recapito al destinatario ne' se del caso, il regolare inoltro ad un'altra Amministrazione. 2. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute durante il trasporto senza che sia possibile stabilire nel territorio o nel servizio di quale paese il fatto si e' verificato, le Amministrazioni interessate sopportano il danno in parti uguali. 3. La responsabilita' di una Amministrazione verso le altre Amministrazioni non e' in alcun caso impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore che ha stabilito. 4. Le Amministrazioni postali che non effettuano il servizio degli invii con valore dichiarato, si assumono, per tali invii trasportati in dispacci chiusi, la responsabilita' prevista per gli invii raccomandati. Questa disposizione si applica anche quando le Amministrazioni postali non accettano la responsabilita' dei valori per i trasporti effettuati a bordo delle navi o degli aerei che utilizzano. 5. Quando la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono verificate sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermedia che non prevede il servizio di lettere con valore dichiarato, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermedia. La stessa regola e' applicabile se l'importo del danno e' superiore al massimo del valore dichiarato stabilito dall'Amministrazione intermedia. 6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria. 7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' e' surrogata, fino a concorrenza dell'importo di questa indennita', nei diritti della persona che l'ha ricevuta per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art46 · fonte del testo