della responsabilita' tra le Amministrazioni postali 1. Fino a prova contraria, la responsabilita' incombe all'Amministrazione postale che, avendo ricevuto il pacco senza eccezioni ed essendo messa in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione, non puo' stabilire ne' il recapito al destinatario ne' se del caso, il regolare inoltro ad un'altra Amministrazione. 2. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute durante il trasporto senza che sia possibile stabilire nel territorio o nel servizio di quale paese il fatto si e' verificato, le Amministrazioni interessate sopportano il danno in parti uguali. Tuttavia quando si tratta di un pacco ordinario e l'importo dell'indennita' non supera l'importo calcolato all'articolo 26.3.2, per un pacco di 1 kg., questo importo e' sostenuto in parti uguali dalle Amministrazioni postali di origine e di destinazione ad esclusione delle Amministrazioni intermediarie. 3. Per quanto concerne i pacchi con valore dichiarato, la responsabilita' di una Amministrazione verso le altre Amministrazioni non e' in alcun caso impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore che ha stabilito. 4. Quando la perdita, la defraudazione o l'avaria di un pacco con valore dichiarato si sono verificate sul territorio o nel servizio di un'Amministrazione intermediaria che non ammette i pacchi con valore dichiarato o che ha adottato un massimo di dichiarazione di valore inferiore all'importo della perdita, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermediaria. La stessa regola e' applicabile se l'importo del danno e' superiore al massimo del valore dichiarato stabilito dall'Amministrazione intermediaria. 5. La regola prevista sotto 4 e' inoltre applicata in caso di trasporto marittimo o aereo se la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono verificate nel servizio di un'Amministrazione dipendente da un paese contraente che non accetta la responsabilita' prevista per i colli con valore dichiarato. Questa Amministrazione, tuttavia, si assume per il transito dei colli con valore dichiarato in dispacci chiusi, la responsabilita' prevista per i colli senza valore dichiarato. 6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria. 7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennita' e' surrogata, fino a concorrenza dell'importo di questa indennita', nei diritti della persona che l'ha ricevuta, per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art33 · fonte del testo