' delle Amministrazioni postali. Indennita' 1. Generalita' 1.1 Salvo nei casi previsti all'articolo 35, le Amministrazioni postali rispondono: 1.1.1 della perdita, della manomissione o avaria degli invii raccomandati e degli invii con valore dichiarato; 1.1.2 della perdita degli invii con ricevuta di ritorno. 1.2 Le Amministrazioni postali possono impegnarsi a coprire i rischi derivanti da un caso di forza maggiore. 2. Invii raccomandati. 2.1 Il mittente di un invio raccomandato ha diritto ad una indennita' in caso di perdita dell'invio. 2.1.1 L'indennita' per la perdita di un invio raccomandato ammonta a 30 DTS, compreso il valore delle tasse pagate al momento dell'impostazione dell'invio; 2.1.2 L'indennita' per la perdita di un sacco M raccomandato ammonta a 150 BTS, compreso il valore delle tasse pagate al momento dell'impostazione del sacco M. 2.2 Il mittente di un invio raccomandato ha diritto ad una indennita' se il contenuto dell'invio e' manomesso o avariato, sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficiente a proteggere efficacemente il contenuto da rischi accidentali di manomissione o di avaria. 2.2.1 L'indennita' per un invio raccomandato manomesso o avariato corrisponde in linea di massima all'ammontare effettivo del danno. Tuttavia non puo' in alcun caso eccedere gli importi fissati a 2.1.1 e 2.1.2. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. 3. Invio assicurato 3.1 In caso di perdita di un invio assicurato, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate. 3.2 Il mittente ha inoltre diritto alla restituzione delle tasse pagate se il contenuto e' stato interamente manomesso o avariato, a condizione che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficiente a garantire efficacemente il contenuto da rischi accidentali di manomissione o di avaria. 4. Invii con valore dichiarato 4.1 In caso di perdita, di manomissione o di avaria di un invio con valore dichiarato, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente in linea di massima all'ammontare effettivo del danno. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. Tale indennita' non puo' tuttavia eccedere l'importo in DTS del valore dichiarato. 4.2 L'indennita' e' calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS, degli oggetti di valore di stessa natura, nel luogo ed all'epoca in cui sono stati accettati per il trasporto; in mancanza di prezzo corrente, l'indennita' e' calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti valutati sulle stesse basi. 4.3 Se un'indennita' e' dovuta a causa di perdita, manomissione o avaria totale di un invio con valore dichiarato, il mittente o, a seconda dei casi, il destinatario hanno diritto inoltre alla restituzione delle tasse e diritti pagati, ad eccezione della tassa di assicurazione che rimane in tutti i casi acquisita all'Amministrazione di origine. 5. In deroga alle disposizioni previste sotto 2.1 e 4.1, il destinatario ha diritto all'indennita' dopo avere preso in consegna un invio raccomandato o un invio con valore dichiarato, manomesso o avariato. 6. L'amministrazione di origine ha facolta' di corrispondere ai mittenti nel suo paese le indennita' previste dalla sua legislazione interna per gli invii raccomandati a condizione che non siano inferiori a quelle fissate a 2.1. Lo stesso si applica per l'Amministrazione di destinazione quando l'indennita' e' pagata al destinatario. Gli importi fissati sotto 2.1 rimangono tuttavia applicabili: 6.1 in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 6.2 se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art34 · fonte del testo