Articolo IX Eccezioni al principio di responsabilita' 1. In deroga all'articolo 26, l'Arabia Saudita, la Bolivia, l'Iraq, il Sudan, lo Yemen e lo Zaire sono autorizzati a non pagare alcuna indennita' per l'avaria di pacchi originari da qualsiasi Paese e a loro diretti, contenenti liquidi e corpi facili a liquefarsi, oggetti di vetro ed articoli della stessa natura fragile. 2. In deroga all'articolo 26 l'Arabia Saudita ha facolta' di non pagare alcuna indennita' di risarcimento per i pacchi contenenti gli oggetti vietati di cui all'articolo 18 dell'Accordo relativo ai pacchi postali.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~protocollo-artix · fonte del testo