Articolo IX Eccezioni al principio di responsabilita' 1. In deroga all'articolo 26, l'Arabia Saudita, la Bolivia, l'Iraq, il Sudan, lo Yemen e lo Zaire sono autorizzati a non pagare alcuna indennita' per l'avaria di pacchi originari da qualsiasi Paese e a loro diretti, contenenti liquidi e corpi facili a liquefarsi, oggetti di vetro ed articoli della stessa natura fragile. 2. In deroga all'articolo 26 l'Arabia Saudita ha facolta' di non pagare alcuna indennita' di risarcimento per i pacchi contenenti gli oggetti vietati di cui all'articolo 18 dell'Accordo relativo ai pacchi postali.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
