Art. 29 (Convenzione)
Modificazione o rettifica d'indirizzo su richiesta del mittente. 1. Il mittente di un invio della postalettere puo' farlo ritirare dal servizio, farne modificare o rettificare l'indirizzo fin tanto che l'invio: 1.1 non sia stato consegnato al destinatario; 1.2 non sia stato confiscato o distrutto dall'autorita' competente per infrazione all'articolo 26; 1.3 non sia stato sequestrato in applicazione della legislazione del paese di destinazione. 2. Ogni Amministrazione e' tenuta ad accettare le domande di ritiro, di modifica o di rettifica dell'indirizzo relativo ad ogni invio della postalettere impostato nei servizi di altre Amministrazioni se la sua legislazione lo consente. 3. Il mittente deve pagare, per ciascuna domanda, una tassa speciale di 1,31 DTS al massimo. 4. La domanda e' trasmessa per via postale o per via di telecomunicazione a spese del mittente. Le condizioni di trasmissione e le disposizioni relative all'utilizzo della via di telecomunicazione sono indicate nel Regolamento. 5. Per ogni domanda di ritiro, di modifica o di rettifica d'indirizzo concernente piu' invii consegnati contestualmente dallo stesso mittente all'indirizzo del medesimo destinatario, le tasse previste sotto 3 e 4 sono riscosse una sola volta.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
