Art. 35 (Convenzione)
della responsabilita' delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: degli invii raccomandati, degli invii assicurati e degli invii con valore dichiarato di cui esse hanno effettuato il recapito sia nelle condizioni prescritte dal loro regolamento interno per gli invii della stessa specie. La loro responsabilita' tuttavia permane: 1.1 in caso di accertamento di una manomissione o di un'avaria, sia prima del recapito sia all'atto del recapito dell'invio; 1.2 quando il destinatario, o eventualmente il mittente in caso di rinvio al mittente, sempre che la regolamentazione interna lo consenta, formula riserve nell'accettare il recapito di un invio manomesso o avariato; 1.3 quando, sempre che la regolamentazione interna lo consenta, l'invio raccomandato e' stato distribuito in una cassetta delle lettere ed il destinatario dichiara di non averlo ricevuto nella procedura di reclamo; 1.4 se il destinatario o, in caso di rispedizione al mittente, il mittente di un invio senza valore dichiarato, dichiara immediatamente all'Amministrazione che gli ha recapitato l'invio nonostante una quietanza regolarmente rilasciata, di aver constatato un danno. Deve fornire la prova che la manomissione o l'avaria non sono avvenute dopo la consegna. 2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: 2.1 in caso di forza maggiore, sotto riserva dell'articolo 34.1.2; 2.2 quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilita', esse non possono rendere conto degli invii, in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, avvenuta per un caso di forza maggiore; 2.3 se il danno e' stato causato per colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto; 2.4 quando si tratta di invii il contenuto dei quali cade sotto divieti previsti all'articolo 26, nella misura in cui tali invii siano stati sequestrati o distrutti dall'Autorita' competente in ragione del loro contenuto; 2.5 in caso di confisca, ai sensi della legislazione del paese di destinazione e secondo una notifica dell'Amministrazione di detto paese; 2.6 quando si tratta di invii con valore dichiarato per i quali e' stata resa una dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del contenuto; 2.7 quando il mittente non abbia presentato alcun reclamo nel termine di un anno a decorrere dall'indomani del giorno di impostazione dell'invio. 3. Le Amministrazioni postali non si assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii soggetti al controllo doganale.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
