della responsabilita' delle Amministrazioni postali 1. Le Amministrazioni postali non sono responsabili dei pacchi di cui hanno effettuato la consegna nelle condizioni prescritte dal loro regolamento interno per gli invii della stessa specie. La loro responsabilita' tuttavia permane: 1.1 in caso di accertamento di una manomissione o di un'avaria, sia prima della consegna sia all'atto della consegna del pacco; 1.2 quando il destinatario o eventualmente il mittente in caso di rinvio al mittente, sempre che la regolamentazione interna lo consenta, formula riserve nell'accettare il recapito di un invio manomesso o avariato; 1.3 se il destinatario o, in caso di rispedizione, il mittente, nonostante una quietanza regolarmente rilasciata, dichiara immediatamente all'Amministrazione che gli ha recapitato il pacco, di avere constatato un danno. Deve fornire la prova che la manomissione o l'avaria non sono avvenute dopo la consegna. 2. Nei casi enumerati in appresso, le Amministrazioni postali non sono responsabili: 2.1 in caso di forza maggiore, sotto riserva dell'articolo 26.2; 2.2 quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilita', esse non possono rendere conto dei pacchi in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio, avvenuta per un caso di forza maggiore; 2.3 se il danno e' stato causato per colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto; 2.4 quando si tratta di pacchi il contenuto dei quali ricade sotto i divieti previsti all'articolo 18, nella misura in cui tali pacchi siano stati confiscati o distrutti dall'Autorita' competente in ragione del loro contenuto; 2.5 in caso di sequestro, ai sensi della legislazione del paese di destinazione, secondo una notifica dell'Amministrazione di detto paese; 2.6 quando si tratta di pacchi con valore dichiarato per i quali e' stata resa una dichiarazione dolosa di valore superiore al valore reale del contenuto; 2.7 quando il mittente non abbia presentato alcun reclamo nel termine di un anno a decorrere dall'indomani del giorno di impostazione dell'invio. 2.8 Quando si tratta di pacchi di prigionieri di guerra e d'internati civili. 3. Le Amministrazioni postali non si assumono alcuna responsabilita' per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii sottoposti al controllo doganale.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art27 · fonte del testo