Articolo IV Divieti 1. Le Amministrazioni postali del Canada, di Myanmar e dello Zambia sono autorizzate a non ammettere pacchi con valore dichiarato o contenenti gli oggetti preziosi di cui all'art. 18.2 in quanto il loro regolamento interno vi si oppone. 2. A titolo eccezionale, l'Amministrazione postale del Libano non accetta i pacchi contenenti monete metalliche, biglietti di banca, moneta cartacea o qualunque valore al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi o contenenti liquidi e corpi facili a liquefarsi, oggetti di vetro ed articoli della stessa natura o fragili. Essa non e' vincolata dalle norme dell'articolo 26, ivi compreso per i casi enunciati negli articoli 27 e 33. 3. L'Amministrazione postale del Brasile e' autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato, contenenti monete metalliche e banconote in circolazione, come pure qualsiasi valore al portatore, in quanto la sua regolamentazione interna vi si oppone. 4. L'Amministrazione postale del Ghana e' autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti monete metalliche e banconote in circolazione, in quanto la sua regolamentazione interna vi si oppone. 5. Oltre agli oggetti di cui all'articolo 18, l'Amministrazione postale dell'Arabia Saudita non accetta i pacchi contenenti: 5.1 i medicamenti di ogni specie, a meno che non siano accompagnati da una ricetta medica rilasciata da un'autorita' ufficiale competente; 5.2 prodotti destinati all'estinzione del fuoco e di liquidi chimici; 5.3 oggetti contrari ai principi della religione islamica.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~protocollo-artiv · fonte del testo