Art. 11 (Accordo quadro)

[1]Compensazioni in caso di squilibrio degli scambi

[2]Le spese terminali definite nella Convenzione postale universale non si applicano agli invii EMS. Ogni Amministrazione stabilisce in caso di squilibrio degli scambi un tasso di compensazione unitario per invio corrispondente ai costi. Le Amministrazioni stabiliscono nelle loro reciproche relazioni il quantitativo di Invii in eccedenza successivamente al quale il tasso di compensazione unitario viene riscosso.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-quadro-art11 · fonte del testo