Art. 11 (Accordo quadro)
[1]Compensazioni in caso di squilibrio degli scambi
[2]Le spese terminali definite nella Convenzione postale universale non si applicano agli invii EMS. Ogni Amministrazione stabilisce in caso di squilibrio degli scambi un tasso di compensazione unitario per invio corrispondente ai costi. Le Amministrazioni stabiliscono nelle loro reciproche relazioni il quantitativo di Invii in eccedenza successivamente al quale il tasso di compensazione unitario viene riscosso.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
