Art. 75
[1]Esenzione da spese di transito e spese terminali
[2]Sono esenti dalle spese di transito territoriali o marittime e dalle spese terminali gli invii di corrispondenza postale relativa al servizio postale menzionati all'articolo 16 lettera b) gli invii postali non recapitati rinviati all'origine in pieghi chiusi nonche' gli invii di sacchi postali vuoti.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
