[1]Conto delle spese terminali

[2]1. Il conto delle spese terminali e' compilato annualmente dall'Amministrazione creditrice in base al peso effettivo dei pieghi di superficie (compresi i pieghi S.A.L) e dei pieghi via aerea ricevuti durante tutto l'anno, cui si applicano i tassi di cui all'articolo 73.

[3]2. Per consentire di determinare il peso annuale, le Amministrazioni di origine dei pieghi devono indicare in permanenza per ogni piego il peso totale dei sacchi contenenti invii LC/AO da una parte ed il peso totale dei sacchi M, d'altra parte.

[4]3. Qualora risulti necessario determinare separatamente i pesi corrispondenti agli invii LC da una parte ed agli invii AO d'altra parte, questi pesi sono calcolati in attuazione delle proporzioni determinate durante un periodo statistico le cui modalita' sono indicate nel Regolamento di esecuzione.

[5]4. Le Amministrazioni interessate possono convenire di calcolare le spese terminali nelle loro relazioni reciproche con metodi statistici diversi. Esso possono altresi' convenire di una periodicita' diversa da quella prevista nel Regolamento di esecuzione per il periodo di statistica.

[6]5. L'Amministrazione debitrice e' esonerata dal pagamento delle spese terminali se il saldo annuale non supera 326,70 DTS.

[7]6. Ogni Amministrazione ha facolta' di sottoporre al giudizio di una commissione arbitrale i risultati annuali che a suo avviso si discostano in maniera eccessiva dalla realta'. Questo arbitrato e' costituito coni, come previsto all'articolo 127 del Regolamento generale.

[8]7. Gli arbitri hanno diritto di stabilire imparzialmente l'ammontare delle spese terminali da pagare.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art78 · fonte del testo