Art. 81
[1]Scambio di pieghi chiusi con unita' militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con navi o aerei da guerra
[2]1. Possono essere scambiati pieghi chiusi tra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di unita' militari messe a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e tra il comandante di una di queste unita' militari ed il comandante di un'altra unita' militare messa a disposizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi.
[3]2. Uno scambio di pieghi chiusi puo' altresi' essere effettuato tra gli uffici postali di uno dei Paesi membri ed i comandanti di divisioni navali o aeree o di navi o aerei da guerra di questo stesso paese stazionanti all'estero, o tra il comandante di una di queste divisioni navali o aeree o una di queste navi o aerei da guerra ed il comandante di un'altra divisione o di un'altra nave a aereo da guerra dello stesso paese, tramite i servizi territoriali marittimi o aerei di altri paesi.
[4]3. Le corrispondenze di ogni genere incluse nei dispacci di cui ai paragrafi i e 2 devono essere esclusivamente indirizzati o provenire da membri di unita' militari o dagli stato maggiore e dagli equipaggi delle navi o degli aerei destinatari o mittenti di pieghi. Le tariffe e le condizioni di invio ad esse applicabili sono stabilite, secondo i propri regolamenti interni, dall'Amministrazione delle poste del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare, o alla quale appartengono le navi o gli aerei.
[5]4. Salvo intesa speciale, l'Amministrazione del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare, o da cui dipendono le navi o gli aerei da guerra e' debitrice nei confronti delle Amministrazioni interessate, delle spese di transito dei pieghi calcolati in conformita' con l'articolo 72, delle spese terminali calcolate in conformita' con l'articolo 73 e delle spese di trasporto aereo calcolate in conformita' con l'articolo 85.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
