Art. 9 (Accordo Vaglia)

[1]Responsabilita' i. Principio

[2]Le Amministrazioni postali sono responsabili delle somme versate fino a quando i vaglia sono stati regolarmente pagati.

[3]2. Eccezioni

[4]Le Amministrazioni postali sono liberate da ogni responsabilita':

  • a)in caso di ritardi nella trasmissione e nel pagamento dei vaglia;
  • b)se, a seguito della distruzione di documenti di servizio per un caso di forza maggiore esse non possono rendere conto del pagamento di un vaglia, a meno che la prova della loro responsabilita' non sia stata in altro modo amministrata;
  • c)allo scadere del termine di prescrizione di cui all'articolo RE 612;
  • d)Se si tratta di una contestazione della regolarita' del pagamento allo scadere del termine previsto all'articolo 47 paragrafo 1 della Convenzione.

[5]3. Determinazione della responsabilita'

[6]3.1 Fatti salvi i paragrafi 3.2 a 3.5 in appresso, la responsabilita' incombe all'Amministrazione di emissione.

[7]3.2 La responsabilita' spetta all'Amministrazione di pagamento qualora essa non sia in grado di stabilire che il pagamento ha avuto luogo secondo i requisiti stabiliti dalla sua regolamentazione.

[8]3.3 La responsabilita' incombe all'Amministrazione postale del paese in cui l'errore si e verificato:

  • a)se si tratta di un errore di servizio, compreso un errore di conversione;
  • b)se si tratta di un errore di trasmissione telegrafica commessa all'interno del paese di emissione o del paese di pagamento.

[9]3.4 La responsabilita' spetta all'Amministrazione di emissione ed all'Amministrazione di pagamento in misura uguale:

  • a)se l'errore e imputabile ad entrambe le Amministrazioni o qualora non sia possibile stabilire in quale paese l'errore si e' verificato;
  • b)se l'errore di trasmissione telegrafica e avvenuto in un paese intermedio;
  • c)se non e possibile determinare in quale paese l'errore di trasmissione e' avvenuto.

[10]3.5 Fatto salvo il paragrafo 3.2., la responsabilita' incombe:

  • a)in caso di pagamento di un vaglia falso, all'Amministrazione del paese nel cui territorio il vaglia e stato introdotto nel servizio postale;
  • b)in caso di pagamento di un mandato il cui importo e' stato maggiorato in maniera fraudolenta, all'Amministrazione del paese in cui il mandato e' stato falsificato, tuttavia il danno sara' a carico in parti uguali delle Amministrazioni di rilascio e di pagamento qualora non sia possibile determinare il paese in cui la falsificazione e avvenuta o qualora non sia possibile ottenere la riparazione di una falsificazione commessa in un paese intermedio che non partecipa al servizio di vaglia sulla base del presente Accordo.

[11]4. Pagamento delle somme dovute. Ricorsi

[12]4.1. L'obbligo di risarcire il ricorrente, incombe all'Amministrazione di pagamento se i fondi sono da consegnare al beneficiario; incombe all'Amministrazione emittente se devono essere restituiti al mittente.

[13]4.2 A prescindere dalla causa del risarcimento, l'importo da rimborsare non puo' superare quello versare.

[14]4.3 L'Amministrazione che ha risarcito il ricorrente ha diritto di presentare ricorso contro l'Amministrazione responsabile del pagamento irregolare.

[15]4.4. L'Amministrazione che ha subito per ultima il danno ha diritto di ricorrere, fino a concorrenza dell'ammontare pagato contro il mittente, contro il beneficiario o contro terzi.

[16]5. Termine di pagamento

[17]5.1 Il versamento delle somme dovute ai ricorrenti deve avvenire il prima possibile, entro un termine limite di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo.

[18]5.2 L'Amministrazione che secondo l'articolo 9, paragrafo 4.1 deve risarcire il ricorrente puo' in via eccezionale dilazionare il versamento oltre questo termine se malgrado la diligenza apportata al trattamento del caso, tale termine non e stato sufficiente a consentire di determinare la responsabilita'.

[19]5.3 L'Amministrazione nei confronti della quale il reclamo e' stata presentato, e' autorizzata a risarcire il ricorrente per conto dell'Amministrazione responsabile, se questa, regolarmente adita ha lasciato che cinque mesi trascorressero senza dare una soluzione definitiva al reclamo.

[20]6. Rimborso all'Amministrazione richiedente

[21]6.1 L'Amministrazione per conto della quale il ricorrente e stato risarcito e' tenuta a rimborsare all'Amministrazione richiedente l'ammontare degli esborsi da quest'ultima effettuati, entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'invio della notifica del pagamento.

[22]6.2 Questo rimborso e' effettuato senza spese per l'Amministrazione creditrice:

  • a)mediante uno dei sistemi di pagamento previsti all'articolo 103, paragrafo 6, del Regolamento di esecuzione della Convenzione;
  • b)sotto riserva di accordo, mediante un'iscrizione a addebito a credito dell'Amministrazione di questo paese, sul conto dei vaglia. Tale iscrizione sara' effettuata d'ufficio se alla domanda di accordo non e' stata data risposta entro il termine di cui al paragrafo 6.1.

[23]6.3 Trascorso il termine di quattro mesi, l'ammontare dovuto all'Amministrazione creditrice matura interessi nella misura del 6 per cento annuo a decorrere dal giorno di scadenza di tale termine.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-vaglia-art9 · fonte del testo