Art. 4 (Accordo Assegni)

[1]Responsabilita'

[2]1. Principio e portata della responsabilita'

[3]1.1 Le Amministrazioni sono responsabili degli importi addebitati sul conto del traente fino alla regolare esecuzione del postagiro.

[4]1.2 Le Amministrazioni sono responsabili delle indicazioni erronee fornite dal loro servizio nelle liste di postagiro ordinari o nei postagiro telegrafici. La responsabilita' e estesa agli errori di conversione ed agli errori di trasmissione.

[5]1.3 Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono verificarsi nella trasmissione ed esecuzione dei postagiro.

[6]1.4 le Amministrazioni possono altresi' convenire tra di loro di applicare criteri piu' estesi di responsabilita' adattati alle esigenze dei loro servizi interni.

[7]1.5 Le Amministrazioni sono esonerate da ogni responsabilita':

  • a)se, a causa della distruzione di documenti di servizio derivanti da un caso di forza maggiore, esse non possono rendere conto dell'esecuzione di un postagiro, salvo se la prova della loro responsabilita' non sia stata diversamente amministrata;
  • b)se il traente non ha formulato alcun reclamo entro il termine di cui all'articolo 47, paragrafo 1 della convenzione.

[8]2. Determinazione della responsabilita'

[9]Sotto riserva dell'articolo 9, paragrafi 3.2 a 3.5 dell'Intesa relativa ai vaglia postali, la responsabilita' incombe all'Amministrazione del paese in cui l'errore si e verificato.

[10]3. Pagamento delle somme dovute. Ricorso

[11]3.1 L'obbligo di risarcire il richiedente incombe all'Amministrazione adita del reclamo.

[12]3.2 A prescindere dalla causa della richiesta di rimborso, l'importo da rimborsare al traente di un postagiro non puo' superare quello che e' stato addebitato sul suo conto.

[13]3.3 L'Amministrazione che ha risarcito il richiedente ha diritto di intentare ricorso nei confronti dell'Amministrazione responsabile.

[14]3.4 L'Amministrazione che per ultima ha subito il danno ha diritto di ricorrere fino a concorrenza della somma pagata, contro la persona beneficiaria di questo errore.

[15]4. Termine di pagamento

[16]4.1 Il versamento degli importi dovuti al richiedente deve avvenire non appena la responsabilita' del servizio e stata stabilita entro un termine limite di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al giorno del reclamo.

[17]4.2 Se l'Amministrazione presumibilmente ritenuta responsabile, regolarmente adita, ha lasciato che cinque mesi trascorressero senza dare una soluzione definitiva ad un reclamo, l'Amministrazione presso di cui il reclamo e' stato presentato e autorizzata a risarcire il richiedente per conto dell'altra Amministrazione.

[18]5. Rimborso all'Amministrazione richiedente

[19]5.1 L'Amministrazione responsabile e tenuta a risarcire l'Amministrazione che ha rimborsato il richiedente entro quattro giorni a decorrere dal giorno dell'invio della notifica di rimborso.

[20]5.2 Allo scadere di questo termine, l'importo dovuto all'Amministrazione che ha rimborsato il richiedente matura interessi di mora nella misure del 6 per cento annuo.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-assegni-art4 · fonte del testo