Art. 67
[1]Restituzione delle imposte. invii con ricevuta di ritorno.
[2]1. L'obbligo di restituire le tasse incombe all'Amministrazione di origine.
[3]2. Questo pagamento deve essere effettuato il prima possibile ed al piu' tardi entro quattro mesi a decorrere dall'indomani del giorno del reclamo.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
