Art. 13
[1]Saldo dei conti
[2]I pagamenti tra le Amministrazioni postali di conti internazionali relativi al traffico postale possono essere considerati come transazioni correnti ed effettuati in conformita' con gli impegni internazionali correnti dei Paesi membri interessati, qualora esistano accordi al riguardo. In assenza di accordi del genere, i pagamenti dei conti sono effettuati in conformita' con le disposizioni del regolamento.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
