Art. 8 (Accordo)
[1]Responsabilita'
[2]1. Le Amministrazioni sono responsabili dei fondi riscossi fino a quando il vaglia di rimborso non e regolarmente pagato o fino alla regolare iscrizione a credito sul conto corrente postale del beneficiario. Inoltre le Amministrazioni sono responsabili, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, della consegna degli invii senza Incasso di fondi o contro riscossione di un importo inferiore all'ammontare del rimborso. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilita' per i ritardi che possono verificarsi nell'incasso e nell'invio dei fondi.
[3]2. Nessuna indennita' e dovuta a titolo dell'importo del rimborso:
- a)se la mancata riscossione deriva da un errore o da una negligenza del mittente:
- b)se l'invio non e' stato consegnato in quanto e' oggetto dei divieti stabiliti sia dalla Convenzione (articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, lettera b)) sia dall'intesa relativa ai pacchi postali (articolo 19, lettere a) numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, e b) e articolo 23):
- c)se nessun reclamo e' stato depositato entro il termine di cui all'articolo 47, paragrafo 1 della Convenzione.
[4]3. L'obbligo di pagare l'indennita' incombe all'Amministrazione di origine dell'invio: questa pub esercitare il suo diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, la quale e' tenuta a rimborsarle, alle condizioni fissate dall'articolo 68 della Convenzione, gli importi anticipati per suo conto. L'Amministrazione che ha sostenuto per ultima il pagamento dell'indennita' ha un diritto di ricorrere, fino a concorrenza dell'importo di questa indennita', contro il destinatario, contro il mittente o contro terzi. L'articolo 66 della Convenzione relativo ai termini di pagamento dell'indennita' per la perdita di un invio raccomandato si applica, per tutte le categorie di invii in contrassegno, al pagamento delle somme incassate o dell'indennita'.
[5]4. L'Amministrazione di destinazione non e' responsabile delle irregolarita' commesse qualora essa possa:
- a)provare che la colpa e dovuta alla inosservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione del paese di origine:
- b)stabilire che, al momento della trasmissione nel suo servizio, l'invio e, trattandosi di un pacco postale il bollettino di spedizione inerente non recavano le disposizioni regolamentari. Se la responsabilita' non puo' essere chiaramente imputata ad una delle due Amministrazioni, queste si assumono l'onere del danno in pari misura.
[6]5. Se il destinatario ha restituito un invio che gli e stato consegnato senza riscossione dell'importo del rimborso, il mittente e avvisato che puo' ritirarlo entro un termine di tre mesi, a condizione di rinunciare al pagamento dell'importo del rimborso o di restituire l'importo ricevuto ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra. Se il mittente prende in consegna l'invio, l'importo rimborsato e restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni che hanno subito il danno. Se il mittente rinuncia a prendere in consegna l'invio, quest'ultimo diventa di proprieta' dell'Amministrazione o delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
