Art. 58
[1]Principio e portata della responsabilita' delle Amministrazioni postali. Invii con ricevuta di ritorno
[2]1. Le Amministrazioni postali rispondono solo della perdita degli invii con ricevuta dl ritorno.. La loro responsabilita' e impegnata sia per gli invii trasportati allo scoperto sia per quelli inoltrati in dispacci chiusi.
[3]2. La manomissione o avaria totale del contenuto degli invii con ricevuta di ritorno e' assimilata alla perdita, sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto come sufficiente a proteggere efficacemente il contenuto contro rischi di furto o di avaria.
[4]3. In caso di perdita di un invio con ricevuta di ritorno il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate,
Testo vigente dal 15 giugno 1994
