[1]Accettazione degli invii con ricevuta di ritorno consegna

[2]1. Gli invii della corrispondenza postale di cui all'articolo 19 possono essere spediti dal servizio degli invii con ricevuta di ritorno alle Amministrazioni e da parte delle Amministrazioni che consentono di accettarli.

[3]2. All'atto del deposito e' consegnata gratuitamente una ricevuta al mittente di un invio di tal genere.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art49 · fonte del testo