Art. 49
[1]Accettazione degli invii con ricevuta di ritorno consegna
[2]1. Gli invii della corrispondenza postale di cui all'articolo 19 possono essere spediti dal servizio degli invii con ricevuta di ritorno alle Amministrazioni e da parte delle Amministrazioni che consentono di accettarli.
[3]2. All'atto del deposito e' consegnata gratuitamente una ricevuta al mittente di un invio di tal genere.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
