Art. 50 (Accordo)
[1]Riduzione o maggiorazione della quota marittima
[2]1. Le Amministrazioni hanno facolta' di incrementare del 50 per cento al massimo la quota marittima fissata all'articolo 49, paragrafo 2. Possono invece diminuirla a loro piacimento.
[3]2. Questa facolta' e' subordinata alle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 5.
[4]3. In caso di maggiorazione, questa deve applicarsi anche ai pacchi originari del paese da cui dipendono i servizi che effettuano il trasporto marittimo; tuttavia questo obbligo non si applica ne' alle relazioni tra un paese ed i territori di detto Paese di cui cura le relazioni internazionali ne' alle relazioni tra questi territori.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
