Art. 50 (Accordo)

[1]Riduzione o maggiorazione della quota marittima

[2]1. Le Amministrazioni hanno facolta' di incrementare del 50 per cento al massimo la quota marittima fissata all'articolo 49, paragrafo 2. Possono invece diminuirla a loro piacimento.

[3]2. Questa facolta' e' subordinata alle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 5.

[4]3. In caso di maggiorazione, questa deve applicarsi anche ai pacchi originari del paese da cui dipendono i servizi che effettuano il trasporto marittimo; tuttavia questo obbligo non si applica ne' alle relazioni tra un paese ed i territori di detto Paese di cui cura le relazioni internazionali ne' alle relazioni tra questi territori.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art50 · fonte del testo