Art. 48
[1]Accettazione degli invii raccomandati
[2]1. Gli invii della corrispondenza postale di cui all'articolo 19 possono essere spediti sotto forma raccomandata.
[3]2. Una ricevuta deve essere rilasciata gratuitamente al mittente all'atto del deposito di un invio raccomandato.
[4]3. Se la legislazione interna dei paesi di origine e di destinazione lo consente, le lettere raccomandate in busta chiusa possono contenere monete,banconote, biglietti o qualsiasi valore al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre, gioielli ed altri oggetti preziosi.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
