Art. 2 (Accordo)
[1]Definizione del servizio
[2]1. Alcuni invii della corrispondenza postale e della corrispondenza per pacchi possono essere spediti con assegno.
[3]2. Le somme destinate al mittente degli invii possono essergli inviate:
- a)con un vaglia di rimborso il cui importo e pagato in contanti nel paese di origine dell'invio; tale importo puo' tuttavia, quando il regolamento dell'Amministrazione di pagamento lo consenta, essere versato in un conto corrente postale tenuto in questo paese;
- b)con un vaglia di versamento-rimborso il cui importo deve essere accreditato in un conto corrente postale esistente nel paese di origine dell'invio, quando il regolamento dell'Amministrazione di questo Paese lo consente;
- c)con un postagiro o versamento in un conto corrente tenuto sia nel Paese di riscossione sia nel paese di origine dell'invio, nei casi in cui le Amministrazioni interessate ammettono tali procedimenti.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
