Art. 52
[1]Accettazione delle lettere con valore dichiarato
[2]1. Possono essere scambiate lettere contenenti carte - valori, documenti o oggetti di valore, denominati "lettere con valore dichiarato" con una assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente. Questo scambio e limitato ai rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali hanno convenuto di accettare questi invii sia nelle loro relazioni reciproche sia unilateralmente.
[3]2. Una ricevuta deve essere rilasciata gratuitamente al mittente all'atto del deposito di una lettera con valore dichiarato.
[4]3. Le Amministrazioni adottano i provvedimenti necessari per fornire nella misura del possibile, il servizio delle lettere con valore dichiarato in tutti gli uffici del loro paese.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
