Art. 25 (Accordo)

[1]Pacchi in franchigia di tasse e di diritti

[2]1. Un pacco in franchigia di tasse e di diritti e' accettato solo se il mittente si impegna a pagare ogni importo che l'ufficio di destinazione potrebbe reclamare a buon diritto al destinatario nonche' la tassa di commissione di cui all'articolo 11.

[3]2. L'ufficio di origine puo' esigere il versamento di un'adeguata caparra.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art25 · fonte del testo