Art. 46
[1]Annullamento dei diritti doganali e di altri diritti
[2]Le Amministrazioni postali si impegnano ad intervenire presso i servizi interessati dei loro paesi affinche' i diritti doganali ed altri diritti siano annullati per gli invii rinviati all'origine, distrutti per causa di avaria completa del contenuto o rispediti verso un paese terzo.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
