franchi di tasse e di diritti 1. Nei rapporti tra le Amministrazioni postali che si sono accordate al riguardo, i mittenti possono, previa dichiarazione fatta all'ufficio di origine, assumersi l'onere di tutte le tasse e diritti di cui gli invii siano gravati alla consegna. Finche' un invio non e' stato recapitato al destinatario, il mittente puo', dopo l'impostazione, chiedere che l'invio sia recapitato franco di diritti. 2. Nei casi previsti sotto 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'ufficio di destinazione. Se del caso essi devono effettuare un pagamento provvisorio. 3. L'Amministrazione di origine riscuote dal mittente una tassa di 0,98 DTS al massimo che conserva a titolo di remunerazione per i servizi forniti nel paese di origine. 4. In caso di domanda formulata dopo l'impostazione, l'Amministrazione di origine riscuote inoltre una tassa addizionale di 1,31 DTS al massimo per domanda. Se la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazione, il mittente deve pagare anche la tassa corrispondente. 5. L'Amministrazione di destinazione ha la facolta' di riscuotere per ogni invio, una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo. Tale tassa e' indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana. Essa e' riscossa dal mittente a beneficio dell'Amministrazione di destinazione. 6. Ogni Amministrazione ha diritto di limitare agli invii raccomandati ed agli invii con valore dichiarato il servizio degli invii franchi di diritti.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art22 · fonte del testo