Art. 11 (Accordo)

[1]Pacchi in franchigia di tasse e di diritti

[2]1. I pacchi in franchigia di tasse e di diritti sono soggetti ad una tassa detta "tassa di franchigia al recapito" il cui importo e' fissato a 0,98 DTS per pacco al massimo. Questa tassa e' riscossa dall'Amministrazione di origine che la conserva come corrispettivo dei servizi forniti nel paese di origine.

[3]2. Se la franchigia al recapito e' richiesta successivamente al deposito del pacco, viene percepita sul mittente una tassa supplementare per la richiesta di franchigia di recapito all'atto della presentazione della domanda. Questa tassa il cui importo e' stabilito a 1,31 DTS al massimo, e' riscossa dall'Amministrazione di origine. Se la domanda deve essere trasmessa per via telegrafica o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione, il mittente deve inoltre pagare la tassa corrispondente.

[4]3. L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a riscuotere una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo per pacco. Questa tassa e indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana di cui all'articolo 15, lettera c). Essa e' richiesta al mittente a vantaggio dell'Amministrazione di destinazione.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art11 · fonte del testo