Art. xii
[1]Articolo XII
[2]Eccezioni al principio della responsabilita'
[3]In deroga all'articolo 40 la Bolivia, la Repubblica dell'Iraq, la Repubblica del Sudan, la Repubblica democratica popolare dello Yemen e la Repubblica dello Zaire sono autorizzate a non pagare alcuna indennita' per l'avaria dei colli originari da tutti i paesi a destinazione della Bolivia, dell'Iraq, del Sudan, dello Yemen (Rep.dem.pop.) o dello Zaire e contenenti liquidi o sostanze facilmente liquefacibili, oggetti di vetro ed articoli di stessa natura fragili o deperibili.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
