Colli non recapitabili 1. Generalmente i pacchi sono consegnati ai destinatari nel piu' breve tempo possibile e conformemente alle disposizioni in vigore nel Paese di destinazione. I termini di custodia sono stabiliti nel Regolamento. Se i pacchi non sono consegnati a domicilio, i destinatari devono, salvo impedimento, essere avvisati senza indugio del loro arrivo. 2. Ogni pacco che non puo' essere consegnato al destinatario o che e' trattenuto d'ufficio e' trattato secondo le istruzioni date dal mittente entro i limiti stabiliti dal Regolamento. 3. Nel caso vi sia un avviso di mancata consegna, la risposta a tale avviso puo' dar luogo alla riscossione di una tassa di 0,65 DTS al massimo. Quando l'avviso riguarda piu' pacchi spediti simultaneamente allo stesso ufficio dallo stesso mittente, all'indirizzo dello stesso destinatario, questa tassa e' riscossa una volta sola. In caso di trasmissione per via di telecomunicazioni vi si aggiunge la tassa corrispondente. 4. Ogni pacco che non ha potuto essere consegnato e' rinviato al paese dove il mittente e' domiciliato. Le condizioni di rispedizione sono indicate nel Regolamento. 5. Se il mittente ha abbandonato un pacco che non ha potuto essere consegnato al destinatario, questo pacco e' trattato dall'Amministrazione di destinazione secondo la sua legislazione. 6. Possono essere venduti immediatamente, senza preavviso e senza formalita' giudiziarie, solo gli oggetti contenuti in un pacco il cui deterioramento o putrefazione siano da ritenere prossimi. La vendita e' a beneficio dell'avente diritto, anche in corso di trasporto, all'andata o al ritorno. Se la vendita non e' possibile, gli oggetti deteriorati o putrefatti sono distrutti.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~art20 · fonte del testo