Art. 26 (Accordo)
[1]Regole generali per il recapito. Termini di custodia
[2]1. Come, regola generale, i pacchi sono recapitati ai destinatari nel piu' breve termine possibile, in conformita' con le disposizioni in vigore nel paese di destinazione. Se i pacchi non sono recapitati a domicilio, i destinatari devono, salvo impedimenti, essere informati senza indugio del loro arrivo.
[3]2. Ogni pacco il cui arrivo e' stato notificato al destinatario e conservato a sua disposizione per quindici giorni o al massimo un mese a decorrere dal giorno successivo alla spedizione dell'avviso: questo termine puo' eccezionalmente essere portato a due mesi se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente. Il termine di custodia previsto in questo paragrafo e rinnovato se il mittente ha chiesto in base all'articolo 29 paragrafo 1, capoversi a), c), numero 2 e d) che il destinatario sia avvisato una seconda volta.
[4]3. Se l'arrivo del pacco non ha potuto essere notificato al destinatario, il termine di custodia e' quello prescritto dalla regolamentazione del paese di destinazione; questo termine applicabile anche al pacchi indirizzati fermo posta, decorre dal giorno successivo al giorno in cui il pacco e' conservato a disposizione del destinatario e non puo' in linea di massima superare due mesi; il rinvio del pacco al mittente deve avvenire entro un termine piu' breve se quest'ultimo ha fatto richiesta in tal senso in una lingua nota nel paese di destinazione.
[5]4. I termini di custodia previsti ai paragrafi 2 e 3 sono applicabili in caso di rispedizione, ai pacchi che devono essere distribuiti dal nuovo Ufficio di destinazione.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
