Art. xiii

[1]Articolo XIII

[2]Risarcimento

[3]1. In deroga all'articolo 40, l'America (Stati Uniti) l'Angola, le Bahamas, Barbados, il Belize, la Bolivia, il Botswana, il Brunei Darussalam, il Canada, la Repubblica Dominicana, Dominique, El Salvador, Fidji, la Gambia, i Territori di oltremare dipendenti dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord la cui regolamentazione interna vi si oppone, Granada, il Guatemala, la Guiana, Kiribati, il Lesotho, Malawi, Malta Mauritius, Nauru, il Nigeria, l'Uganda, la Papuasia -Nuova Guinea, san Cristoforo e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Granadine le isole Salomon, le Seychelles, Sierra Leone, lo Swaziland, Trinita' e Tobago, la Zambia e lo Zimbabwe hanno facolta' di non pagare un'indennita' di risarcimento per i pacchi senza valore dichiarato persi, manomessi o avariati nel loro servizio.

[4]2. In deroga all'articolo 40, paragrafo 8, l'America (Stati Uniti) e' autorizzata a conservare il diritto del mittente ad un risarcimento per i colli con valore dichiarato dopo consegna al destinatario, salvo se il mittente rinuncia al suo diritto a favore del destinatario.

[5]3. L'Amministrazione postale del Brasile e' autorizzata a non applicare l'articolo 40 per quanto concerne la responsabilita' in caso di avaria, compresi i casi di cui agli articoli 41 e 43.

[6]4. L'America (Stati Uniti) quando opera a titolo di Amministrazione intermediaria, e' autorizzata a non pagare un'indennita' di risarcimento alle altre Amministrazioni in caso di perdita, di manomissione o di avaria dei colli son valore dichiarato trasmessi allo scoperto o spediti in pieghi chiusi.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~protocollo-artxiii · fonte del testo